la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                           F i n a l i t a'
 
   1.  Allo scopo di salvaguardare i redditi degli agricoltori dediti
alla produzione di latte vaccino, la regione Liguria interviene nelle
forme  e  con  le  modalita'  previste  dalla presente legge mediante
misure  straordinarie  legate  ad  investimenti  nel  settore   della
raccolta  e  del  controllo della qualita' sanitaria ed organolettica
del latte vaccino.